San Felice sul Panaro – Ordinanza su prevenzione malattie trasmesse da insetti vettori

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EMISSIONE DI ORDINANZA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED, IN PARTICOLARE, DI ZANZARA TIGRE (Aedes albopictus) e ZANZARA COMUNE (Culex spp.).

IL SINDACO Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (Aedes albopictus) e della zanzara Culex spp;

Considerato che anche in Italia nel 2007 e nel 2017 si sono manifestate epidemie di febbre da Chikungunya, e che nel 2018 si sono verificati numerosi casi di West Nile in Europa, e che l’Italia è risultata essere la Nazione maggiormente interessata da tali eventi che hanno rappresentato situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabili alle zanzare, vettori accertati di arbovirosi;

Dato atto che tali fenomeni comportano un grave pericolo incombente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per l’incolumità dei cittadini e che determina l’urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all’imposizione di prescrizioni idonee ad evitare l’ulteriore diffondersi del fenomeno;

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l’intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Evidenziato inoltre che la lotta agli adulti è da considerare solo in via straordinaria, inserita all’interno di una logica di lotta integrata, e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione; che sulle evidenze provenienti dal monitoraggio regionale con ovitrappole, tale lotta può essere giustificata di regola nel periodo 15 luglio – 15 settembre; che la lotta integrata si basa prioritariamente sull’eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la creazione, sull’applicazione di metodi larvicidi; che l’intervento adulticida assume quindi la connotazione di intervento a corollario e non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente; che peraltro l’immissione nell’ambiente di sostanze tossiche è da considerare essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica, e che comporta un impatto non trascurabile, e vada quindi gestita in modo oculato ed efficace;

Ritenuto altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzare, quando si manifestino casi sospetti od accertati di Chikungunya, Dengue, Zika, West Nile o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l’effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

Attesa la mancanza di un’adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, strutture sanitarie e socio-assistenziali, nonché alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale (gommisti, autodemolizioni, ecc.);

Considerato che gli obiettivi da perseguire con la presente ordinanza sono stati discussi ed approfonditi in sede tecnica ed istituzionale, e che in particolare l’Assessorato alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna ha invitato i Comuni ad adottare appositi e specifici provvedimenti ed ha trasmesso materiale tecnico illustrante gli interventi da mettere in atto per prevenire possibili rischi per la salute;

Dato atto che, congiuntamente all’adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l’Azienda USL competente per territorio, volte a informare, sensibilizzare, sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso l’uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna; Visti – il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265; – la legge regionale 4 maggio 1982 n. 19, e successive modificazioni, – la legge 23 dicembre 1978, n. 833; – l’art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo n. 267/2000, e successive modificazioni; – le “Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare 2016”;

ORDINA A TUTTI I CITTADINI, ED AI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, PROPRIETARI, AFFITTUARI, O CHE COMUNQUE ABBIANO L’EFFETTIVA DISPONIBILITÀ DI AREE ALL’APERTO DOVE ESISTANO O SI POSSANO CREARE RACCOLTE D’ACQUA METEORICA O DI ALTRA PROVENIENZA Ognuno per la parte di propria competenza, di:

1. evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;

2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell’acqua nei tombini;

3. trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all’aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e i parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai “grigliati”).

4. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

5. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi.

6. evitare che si formino raccolte d’acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni

7. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

8. all’interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l’acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all’aperto. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia.

ORDINA ALTRESI’

1. che i trattamenti adulticidi possano essere eseguiti negli spazi privati solo in via straordinaria e limitatamente al periodo 15 luglio – 15 settembre (questo periodo potrà essere modificato, sentita l’Azienda USL di Modena, sulla base delle evidenze provenienti dai risultati del monitoraggio regionale dell’infestazione), nel rispetto delle prescrizioni e modalità di esecuzione regolamentate per legge, e delle “Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare 2016”;

2. In particolare: – effettuare i trattamenti nelle ore crepuscolari – notturne, o nelle prime ore del mattino; – evitare che persone e animali vengano a contatto con l’insetticida irrorato allontanandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l’irrorazione; – accertarsi della avvenuta chiusura di porte e finestre;

3.- non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta, e non irrorare qualunque essenza floreale, erbacea, arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata; – in presenza di apiari nell’area che s’intende trattare o nelle aree limitrofe alla stessa, entro una fascia di rispetto di almeno 300 m, l’apicoltore deve essere avvisato con un congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune; – coprire, o lavare dopo il trattamento, arredi e suppellettili presenti nel giardino;

4 – non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio per animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell’inizio dell’intervento; – far frequentare l’area trattata soltanto dopo almeno 2 giorni dall’irrorazione; – se nell’area sono presenti orti evitare il consumo di frutta e verdura per almeno 3 giorni, o quantomeno se ne consiglia un accurato lavaggio prima del loro consumo; si consiglia di coprire le verdure dell’orto con un telo impermeabile durante i trattamenti;

AVVERTE che la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;

che le violazioni alla presente ordinanza , quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L.n.689/1981, dalla Legge Regione Emilia Romagna n. 21/1984 e dall’art 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000. Per la violazione delle norme previste dalla presente è stabilita la sanzione amministrativa da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 € che la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi, ovvero tramite il riscontro della disponibilità di prodotti larvicidi o dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione larvicida da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza, o degli attestati rilasciati da imprese specializzate;

DISPONE Di revocare la precedente ordinanza n. 5 emessa in data 02/05/2018 prot. n. 6321; che il presente provvedimento è in vigore dal 15 aprile al 31 ottobre di ogni anno; riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteoclimatici in atto; che all’esecuzione, alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all’accertamento ed erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza: il Corpo di Polizia Municipale, l’Azienda USL di Modena, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti e al Settore Ambiente del Comune di San Felice sul Panaro che potrà avvalersi per tale compito anche delle Guardie Ecologiche Volontarie e delle Guardie Ecologiche Volontarie di Legambiente. La validità del presente atto è a tempo indeterminato ed entra in vigore al momento della sua pubblicazione all’Albo Pretorio Il Sindaco f.to Silvestri Alberto

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