Regole per la macellazione suina ad uso familiare

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Pubblichiamo l’ordinanza del Sindaco di San Felice, Michele Goldoni, per portare a conoscenza dei cittadini della Bassa quanto la macellazione del maiale, antica nostra tradizione, sia diventata una vera impresa.

MACELLAZIONE DEI SUINI AD USO FAMILIARE ED ESAME TRICHINOSCOPICO

IL SINDACO

Vista la Legge n. 833/78;

Vista la L.R. n. 19/94;

Visto il R.D. 20.12.1928 n. 3298 art. 13 “Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni”;

Visto il Regolamento Comunale di Igiene Veterinaria;

Visto il D.L.vo 267/2000, art. 50;

Visto il Regolamento CE 1099/2009;

Vista la nota dei Dipartimento Sanità Pubblica Veterinaria, Unità Operativa Territoriale Carpi e Mirandola, assunta a prot. gen. del Comune n. 16307 dei 31/10/2019;

ORDINA

  1. La macellazione domiciliare dei suini potrà avvenire nel periodo intercorrente dal 01 novembre 2019 al 31 marzo 2020;
  2. per poter effettuare detta macellazione a domicilio è obbligatorio inoltrare domanda telefonando allo 0535 602800 del Servizio Veterinario dell’Azienda USL di Modena, Unità operativa Territoriale di Mirandola, Via Lino Smerieri 3, Mirandola, all’uopo incaricato, che provvederà:
  • a rilasciare una ricevuta comprovante l’avvenuta notifica,
  • alla visita ispettiva delle carni, degli organi, dei visceri,
  • al prelievo di un frammento di diaframma per l’esame trichinoscopico,
  • all’eventuale prelievo di sangue per il controllo e reradicazione della Malattìa di Aujeszky, dove previsto dallo specifico Piano Regionale,
  • al rilascio di un attestato di avvenuta macellazione riportante l’esito della visita ispettiva,
  • alla bollatura sanitaria delle carcasse, a seguito dell’esito favorevole del controllo ispettivo;
  1. il giorno della macellazione deve essere comunicato con almeno 24 ore di preavviso, indicando il luogo e l’ora tenendo conto che tale attività deve essere effettuata nei giorni feriali e il sabato entro le ore 12;
  2. la macellazione deve essere eseguita esclusivamente da persone che abbiano un adeguato livello di competenza al fine di evitare agli animali dolori, ansia e sofferenze inutili; deve avvenire nelle ore diurne, con l’impiego di pistola a proiettile captivo penetrante, al fine di assicurare il rispetto delle norme relative allo stordimento;
  3. gli strumenti utilizzati e gli utensili, devono essere conservati in buone condizioni d’igiene, lavati e disinfettati prima e dopo ogni macellazione e lavorazione delle carni;
  4. le carni, gli organi e i visceri non possono essere allontanati dal luogo della macellazione prima che siano stati sottoposti a visita veterinaria;
  5. tutte le carni ed i prodotti derivati sono destinati ad esclusivo consumo famigliare del richiedente e non possono essere in alcun modo ceduti a terzi;
  6. il compenso spettante per ogni suino visitato, deve essere calcolato nel seguente modo: per il primo suino € 9,00 per visita sanitaria, € 2,07 per rimborso spese, € 9,00 per ogni suino in più;
  7. in periodi diversi da quelli indicati al punto 1) la macellazione è permessa solo ed esclusivamente presso i macelli autorizzati e riconosciuti nel pieno rispetto delle norme dei Regolamenti CE 853/2004 e 1099/2099;
  8. le macellazioni clandestine ed ogni altro abuso saranno puniti a norma di Legge e, qualora integrino il maltrattamento di animali assumono rilevanza penale e comportano l’informativa alla Procura della Repubblica.

Il Servizio Veterinario dell’Azienda USL di Modena e la Polizia Municipale sono incaricati della esecuzione e del rispetto della presente Ordinanza.

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