Ducato della Mirandola – Anno MCCCLXXXVI (1386) – De le pene per i reati…

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Ducato della Mirandola – Anno MCCCLXXXVI (1386)

De le pene per i reati…..

Sorvolando sulle pene più leggere e curiose come quelle per i bestemmiatori che, o pagano una multa, oppure “siano impotenti a pagare, siano legati alla colonna della casa del Comune ed abbiano a rimanere così ad arbitrio del Podestà. Ed oltre questa pena si ordina che siano gettate sul loro capo tre secchie d’acqua”.

…..”Queste strane pene corporali ed altri cotali usi barbarici, sì frequenti nei codici dell’ età di mezzo, si rinvengono ad ogni passo ne’ nostri Statuti. L’omicida viene condannato al taglio della testa ed alla confisca dei beni , e cosi pure gli adulteri, i rei di stupro violento e d’incesto, e chi attenta alla sicurezza dello Stato. Alla donna che manca sono tosati i capelli, ed è frustata lunghesso le vie del castello. Se una sposa fugge contro la volontà del marito e del più prossimo parente le sono tagliati il naso e le orecchie, ed è bollata in fronte con un ferro rovente. A chi falsa pubblici istrumenti è tagliata la destra, e chi giura il falso, ovvero fa testimonianza falsa è condannato a pagare lire cento ; se non le sborsa gli è taglia­ta la lingua, ed immitriato (1) viene condotto per la Terra. Gli assassini sono condannati alla forca, i ladri alla frustazione, al taglio d’un orecchio, ed è loro cavato un occhio, a colui che ruba anche solo una ciliegia o un grano d’uva portati alla Mirandola è data una strappata di corda sulla pubblica piazza. Altre pene sono comminate a chi fa rumore o mìschianza, vale a dire raccogliendosi gente per muover risse o litigi. Non è permesso portar armi; e a chi passa le fosse del castello vien tagliato il piede destro. Gli avvelenatori, i lussurianti contro natura, chi fabbrica o falsifica monete, gli incendiari sono bruciati vivi. Chi contrae matrimonio avendo moglie, dopo un anno di prigione, se non ha modo di pagare, è condannato al taglio del naso, ed è bandito perpetuamente dallo stato. Vi sono severe disposizioni sui prigio­nieri, sulle prigioni e sui loro guardiani, e si prescrivono ai notai deputati ai malefizi il modo e la forma da tenersi, e la mercede che ad essi compete.”

(1) Forse l’immitriazione consisteva in un berrettone a mo di mitra col quale si copriva il capo del condannato a questa pena.

Tratto da: Memorie storiche della Città e dell’Antico Ducato della Mirandola – Statuti della Terra del Comune della Mirandola e della Corte di Quarantola

Stampato dalla Tipografia di Gaetano Cagarelli  nell’anno 1888

2 Responses to Ducato della Mirandola – Anno MCCCLXXXVI (1386) – De le pene per i reati…

  1. Ubaldo Chiarotti says:

    Gli Statuti della terra erano quelli antichissimi della Consorteria dei Figli figli di Manfredo della Corte di Quarantula, che a cominciare dal 1318, vennero studiati e rimaneggiati dalla famiglia Pico che dal 1311 aveva avuto il sopravvento sulla Consorteria e finì di manipolarli nel 1386, rinominandoli Statuti della terra della Mirandola e della Corte di Quarantula.

    Riprendendo uno scritto del dott. Cappi, possiamo dire che la CULLA DELLA CIVILTÀ DELLA BASSA ERA QUARANTULA.

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