De la pena de li incendiarij

Commenti (0) Racconti

Rogo in sede polizia locale nel Modenese, due morti

Leggendo qua e là può capitare di imbattersi negli “Statuti de la Mirandola”, sei libri che contengono materiale  legislativo medievale, più precisamente del 1400.

Nel IV libro, dedicato alle pene, si apprende, casualmente, che anche gli incendiari ( il riferimento all’attuale sentenza ad otto anni di carcere comminati al responsabile del rogo nella sede dei Vigili Urbani di Mirandola, dove morirono due persone, non è puramente casuale) sono soggetti ad una pena (e che pena!) sia loro sia gli eventuali mandanti.

De la pena de li incendiarij.

“Ancora è statuito et ordinato che ciascuno incendiario o quale studiosamente accenderà o metterà fuoco in alcuna casa, o sia brusata detta casa o no, se sara constituito nella forza del podestà o del Commune de la Mirandola, sia brusato de fuoco talmente che muori in tuto; ma se esso incendiario non sara constituito nella forza del podestà o del Commune predetto alhora sia tenuto el podestà condannare esso incendiario alla morte predetta de fuoco et publicare tuti li suoi beni, et sia te­nuto anche el podestà in ciascuno de li predetti casi condannare esso incendiario ad emendare il danno, et de la medema pena in tuto e per tuto sia condannato ciascuno et punito quale prestara aiuto, conseglio o favore ad alcuno nelle predette cose.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *